
CAPITOLO 1
SULLE REGOLE DI BASE CHE CARATTERIZZANO I
PROFESSIONISTI E GUIDANO LE LORO AZIONI
Articolo 1 – L’Ayurveda deve
essere intesa come un sistema di salute completo, basato su un
processo di guarigione naturale e su metodi preventivi,
tramandati dagli antichi saggi indiani. Le basi e i pilastri
dell’Ayurveda sono costituiti dalla grande trilogia dei testi
classici: Sushrut Samhita, Charak Samhita e Ashtanga Hridaya.
1° Paragrafo – La salute, vista in una prospettiva ayurvedica,
in accordo con il Charak Samhita, è intesa come uno stato
dinamico in cui i dosha Vata, Pitta e Kapha sono in armonia;
Agni – il fuoco digestivo, responsabile del metabolismo a tutti
i livelli – è presente in giusta quantità e qualità; Dhatus – i
tessuti – sono nella giusta quantità e qualità; le escrezioni
sono eliminate correttamente dal corpo; i sensi, la mente e
l’anima sono anch’essi in armonia. Questo concetto, associato
con la definizione del WHO che afferma che la salute è uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non
semplicemente l’assenza di malattie, deve guidare le azioni
preventive e terapeutiche del professionista di Ayurveda.
Articolo 2 – Il terapista
Ayurvedico è il professionista che è stato debitamente formato
nella conoscenza e nella pratica dei concetti filosofici
riguardanti l’universo e gli esseri umani, nell’anatomia e nella
fisiologia specifiche dell’Ayurveda, nei metodi usati per la
valutazione della costituzione e degli squilibri, nell’uso dei
metodi preventivi e terapeutici dal punto di vista dell’Ayurveda,
in accordo con i programmi stabiliti e approvati dal World
Movement for Yoga and Ayurveda e dai suoi affiliati, seguendo
gli standard delle istituzioni rinomate in tutto il mondo, non
solo in India ma anche in Occidente.
Articolo 3 – Il
professionista di Ayurveda si impegna ad applicare le risorse
naturali stabilite dall’Ayurveda nella promozione, nel
mantenimento e nel ripristino della salute, centrando
l’attenzione sull’equilibrio fisico, energetico, mentale e
spirituale della persona, e guidando l’uso delle terapie
naturali verso la promozione del benessere personale e sociale,
il tutto in modo olistico.
Articolo 4 – Egli deve
lavorare, insieme alla comunità, ai programmi di miglioramento
della qualità della vita, guidando, insegnando e diffondendo
l’uso delle risorse naturali da una prospettiva ayurvedica.
Articolo 5 – Egli è
autorizzato a coordinare squadre multidisciplinari nei programmi
olistici sulla salute, usando e guidando l’uso delle risorse
naturali da una prospettiva ayurvedica.
Articolo 6 – E’ autorizzato
a organizzare attività educative (corsi, lezioni, colloqui,
seminari, ecc...) mirando al recupero dell’informazione ed al
mantenimento della salute.
Articolo 7 – Deve produrre
lavori (scritti) scientifici nel campo dell’Ayurveda.
Articolo 8 – E’ autorizzato
a condurre consulenze e/o ad assistere al fine di diffondere i
concetti ayurvedici nelle società, come nella gestione del
personale e amministrativa, considerando le differenze
individuali in accordo con le tipologia ayurvedica.
Articolo 9 – E’ da ritenersi
responsabile per qualsiasi danno dovuto a noncuranza, negligenza
o imprudenza nei trattamenti sia individuali che di gruppo.
Articolo 10 – Deve avere
un’adeguata attitudine ed un adeguato comportamento, adatti alla
dignità del professionista tanto quanto al dovuto rispetto per
il cliente.
Articolo 11 – Deve
trattenersi dal fare commenti o critiche sugli altri
professionisti, per motivi di disaccordo personali o tecnici, in
particolar modo davanti ai clienti.
Articolo 12 – Deve dare
informazioni precise e dettagliate agli altri professionisti
della salute, quando queste vengano richieste, considerando la
volontà del cliente quando quest’ultimo chieda la segretezza per
quel che riguarda la valutazione generale del trattamento
ayurvedico.
Articolo 13 – L’Ayurveda è
un sistema olistico e completo il cui logico fondamento verso la
conseguente integrazione di tutto si sofferma su una specifica
visione, radicata nei suoi testi classici. La sua pratica non
deve mai essere frammentaria, come il precedente dinamismo non
deve essere un aspetto a discapito degli altri.
Articolo 14 – I
professionisti dell’Ayurveda devono rispettare tutte le altre
pratiche terapeutiche, ricercando l’integrazione e la
cooperazione tra loro, oltre a interpretarle sempre da una
prospettiva ayurvedica psicologica e fisiopatologica.
Articolo 15 – Deve
costantemente tenere sott’occhio le novità filosofiche, tecniche,
scientifiche e culturali, promuovendo così un trattamento
terapeutico più competente.
Articolo 16 – Deve sempre
avere una segnalazione scritta da parte di un dottore medico
accreditato ogni volta che i suoi servizi siano richiesti
all’interno di centri chirurgici, unità di trattamento
ospedaliere o qualunque altra fondazione di cure mediche o
dentali.
Articolo 17 – Deve visitare
i suoi clienti senza distinzione di razza, religione o credo
politico, genere, età o colore della pelle.
Articolo 18 – Deve essere
consapevole di non interferire in un trattamento medico o in un
qualsiasi altro trattamento professionale.
Articolo 19 – Deve sapere
indirizzare i clienti verso altri professionisti della salute
ogni qualvolta sia necessario.
Articolo 20 – E’ importante
non allettare i clienti con false pubblicità o sminuire ogni
altra pratica terapeutica.
Articolo 21- Il
professionista ayurvedico ha l’impegno di rispettare i diritti,
la dignità, la privacy e l’integrità dei clienti.
Articolo 22 – Deve tenere
una registrazione scritta dei trattamenti, rispettando la
segretezza delle informazioni così come di ogni altro dato
rilasciato dai clienti.
Articolo 23 – Ha l’obbligo
di tenere il cliente informato sulla terapia, evitando di fare
promesse o dare false aspettative.
Articolo 24 – Si deve
impegnare a non partecipare mai a ricerche che mettono a rischio
la vita, procurando ad esempio danni fiici o alla persona, ma al
contrario denunciarli.
Articolo 25 – Deve essere
consapevole di attenersi alla legge corrente dello Stato per
quanto riguarda le azioni e l’interazione con gli altri
professionisti della salute.
CAPITOLO II
SULLE RELAZIONI CON I CLIENTI
Articolo 26 – I
professionisti dell’Ayurveda devono informare i clienti o chi è
responsabile per essi di qualunque informazione rilevante
relativa al trattamento.
Articolo 27 – Nella sua
pratica, il professionista garantirà condizioni di lavoro
appropriate per la sicurezza dei clienti così come la privacy e
il segreto professionale.
Articolo 28 – Deve evitare
di svelare fatti segreti sui clienti a causa del suo lavoro.
Articolo 29 – Deve mantenere
i segreti del cliente e le testimonianze personali nel rispetto
dell’integrità e intimità del cliente.
Articolo 30 – Deve
rispettare il diritto del cliente a decidere su se stesso e sul
suo benessere.
Articolo 31 – Deve valutare
i suoi clienti in modo olistico in accordo con i precetti
dell’Ayurveda. Deve anche basare la sua valutazione sui metodi
di diagnosi moderni in accordo con gli esami medici.
Articolo 32 – I clienti che
non hanno una diagnosi medica devono essere inviati ad essere
visti da un dottore.
Articolo 33 – Deve avere
un’autorizzazione scritta dalla famiglia per poter trattare con
i clienti quando questi ultimi non abbiano la capacità fisica o
mentale o soffrano di una dipendenza chimica.
Articolo 34 – Deve tenere
una documentazione progressiva scritta del del trattamento,
rispettando la confidenzialità dell’appuntamento o ogni altra
informazione data dal cliente.
Articolo 35 – Dovrebbe fare
del suo meglio per mantenere il trattamento ad un prezzo
ragionevole per il pubblico, essendo il più flessibile possible
per soddisfare anche i clienti a basso reddito.
Articolo 36 – Il
professionista, grazie alla sua formazione, deve cercare di
promuovere con la sua pratica i clienti in tutte le loro
dimensioni.
Articolo 37 – Deve
assicurare ai suoi clienti una pratica priva di negligenza,
noncuranza ed imprudenza.
Articolo 38 – Deve
assicurare cure mediche al suo cliente, senza discriminazione di
tipo economico, politico, religioso, di genere, età o colore
della pelle.
Articolo 39 – Deve
rispettare i valori culturali del cliente e le sue credenze
religiose.
Articolo 40 – Deve
richiedere il consenso scritto del cliente a presentare il suo
caso per essere valutato in ricerche o attività educative in
accordo con la legge corrente dello Stato.
Articolo 41 – E’ vietato
lasciare il cliente trascurato durante il suo trattamento senza
garanzie di assistenza o continuità, eccetto che per cause di
forza maggiore o su specifica richiesta scritta del cliente.
Articolo 42 – E’ vietato al
professionista ayurvedico fornire servizi che, per loro natura,
siano di competenza di altri professionisti, eccetto che per
quelle situazioni in cui la sua formazione gli consenta di fare
ciò.
CAPITOLO III
SULLA CONFIDENZIALITA’ PROFESSIONALE
Articolo 43 – La
riservatezza professionale è intrinseca alla professione e si
impone, ad eccezione di una seria minaccia di vita, nel rispetto
del cliente o nel caso che il professionista di Ayurveda sia
affrontato dal cliente e, in propria difesa, sia costretto a
rivelare un segreto, sempre ristretto all’interesse per la causa
e solo alle istanze competenti.
Articolo 44 – Le
informazioni private date dal cliente al professionista di
Ayurveda possono essere usate nei limiti dei suoi bisogni per la
difesa e solamente quando autorizzate dal cliente.
Comma unico – Le informazioni epistolari sono presunte essere
confidenziali tra il cliente e il professionista di Ayurveda e
non possono essere rivelate a terzi.
CAPITOLO IV
SULLA PUBBLICITA’
Articolo 45 – Il
professionista userà i mezzi di comunicazione per informare il
pubblico sulle risorse e sulla conoscenza tecnico-scientifica
della professione.
Articolo 46 – Il
professionista darà accurate informazioni circa il suo registro
e le sue qualifiche, e solo su questi, promuovendo pubblicamente
i suoi servizi.
Articolo 47 – E’ vietato al
professionista:
I – usare la parcella di servizio come mezzo di pubblicità;
II – permettere che l’attività professionale sia usata come
premio di una lotteria o come regalo;
III – fare precise previsioni dei risultati;
IV – fare proposta di parcelle che riflettano competenze non
credibili;
V – promuoversi autonomamente a discapito dell’immagine o dei
servizi resi da altri professionisti della stessa area;
VI – proporre attività che invadano o non rispettino altri
gruppi professionali.
Comma unico – I contenuti di questo articolo sono applicabili a
tutti i mezzi di pubblicità utilizzati dal professionista,
individualmente o collettivamente.
CAPITOLO V
SULLA RELAZIONE CON LA CATEGORIA PROFESSIONALE
Articolo 48 – Il
professionista deve comportarsi nei confronti dei suoi colleghi
con rispetto, riguardo e solidarietà, per rinforzare la
reputazione della categoria.
Articolo 49 – Il
professionista deve cooperare con un altro professionista,
quando richiesto, eccetto che nel caso in cui ci sia
un’impossibilità risultante da una causa rilevante.
Articolo 50 – Il
professionista non deve, per spirito di solidarietà, convivere
con errori, fallimenti etici, crimini o contravvenzioni penali
di altri professionisti mentre rende servizi professionali.
Articolo 51 – Non criticherà
mai un collega in presenza di clienti.
Articolo 52 – Stando a
contatto con gli altri colleghi, il professionista è tenuto a
riconoscere i casi appartenenti a professionisti di altri campi
e inoltrarli a persone qualificate e abilitate.
Articolo 53 – Deve
rispettare le altre modalità terapeutiche, per perseguire
l’integrazione con esse e sviluppare una relazione di
cooperazione con lo scopo di provvedere al miglior trattamento
possibile per il cliente.
Articolo 54 – Deve cooperare
con altri terapisti provvedendo informazioni adeguate e accurate
quando gli vengano richieste e comunque rispettando il diritto
del cliente a mantenere la confidenzialità sul suo squilibrio
energetico o diagnosi energetica.
Articolo 55 – Deve offrire
al cliente il trattamento migliore possibile e consigliare altri
terapisti o professionisti della salute quando necessario, o
quando il terapista in carica non può continuare a seguire il
cliente per cause difendibili.
Articolo 56 – Il
professionista deve impegnarsi per essere aggiornato sui
concetti e sugli standard dell’Ayurveda, piuttosto che su altre
professioni e sulle sue relazioni con queste.
Articolo 57 – Deve
supportare le associazioni che abbiano lo scopo di:
I – Difendere la dignità e i diritti dei praticanti.
II – Diffondere e ristudiare i precetti ayurvedici.
III – Armonizzare e unire il proprio gruppo professionale.
IV – Difendere i diritti al lavoro di questo gruppo.
V – Promuovere il benessere dei cittadini.
Articolo 58 – Egli assumerà
posizioni, parteciperà e diventerà parte delle attività del
gruppo, così da supportare le iniziative che hanno come scopo la
formazione culturale e professionale di difendere i legittimi
interessi del gruppo.
Articolo 59 – Deve segnalare
i colleghi che lavorino con imprudenza, negligenza e noncuranza.
Articolo 60 – Il
professionista aggiorna e amplia le sue conoscenze tecnche,
scientifiche e culturali per il beneficio dei clienti e per uno
sviluppo professionale.
Articolo 61 – Pratica la sua
attività con cura e onestà, oltre a seguire i precetti
dell’etica professionale, della morale, del sentimento civile e
della legge corrente, preservando la gloriosa tradizione,
l’onore e il prestigio dell’Ayurveda.
Articolo 62 – Pratica la sua
attività autonomamente, rispettando i precetti del codice etico.
Articolo 63 – Deve compiere
la sua attività con giustizia, competenza, responsabilità,
onestà, cura e prudenza.
Articolo 64 – Deve basare
tutta la sua pratica sulla filosofia ayurvedica.
Articolo 65 – Deve tenere
sia l’attrezzatura che gli strumenti terapeutici in perfette
condizioni igieniche.
Articolo 66 – Deve prendere
posizione solo in base alla sua competenza tecnica e legale.
Articolo 67 – Deve assumersi
la piena responsabilità delle sue azioni durante la sua pratica
professionale sia in trattamenti individuali che di gruppo.
Articolo 68 – Deve assumersi
la responsabilità esclusivamente della pratica che è qualificato
a svolgere – personalmente e tecnicamente parlando.
CAPITOLO VII
SULLE RELAZIONI SOCIALI
Articolo 69 – Il
professionista deve vedere i clienti nel rispetto della loro
dignità e diritti, senza distinzione di razza, nazionalità,
credo politico, fede, genere, colore della pelle, età ed
estrazione sociale.
Articolo 70 – Deve
interrompere o denunciare i professionisti non qualificati i cui
comportamenti risultino dannosi per la società.
Articolo 71 – Deve fare del
suo meglio per mantenere il trattamento ad un prezzo ragionevole
al pubblico, cercando di essere il più flessibile possibile per
venire incontro ai clienti a basso reddito.
Articolo 72 – Il
professionista svolge la sua pratica come membro della società,
al fine di venire incontro agli interessi della società e ai
bisogni sanitari.
Articolo 73 –
Conseguentemente alla sua formazione professionale, il terapista
rispetterà la vita, i diritti umani e l’ecologia, cercando di
preservare i valori dei suoi clienti.
Articolo 74 – Egli
rispetterà la vita umana dal momento del concepimento fino a
quello della morte, assicurandosi di non prendere mai parte in
azioni che hanno l’intento di mettere fine alla vita, o mettendo
a rischio l’integrità fisica o psicologica dei suoi clienti.
Articolo 75- Deve avere una
condotta personale compatibile con la sua dignità professionale
e con il rispetto dei clienti.
Articolo 76 – Offrirà i suoi
servizi professionali alla comunità o a qualunque autorità
governativa in tempo di epidemie e catastrofi senza aspirare a
vantaggi personali.
CAPITOLO VIII
SULLA RELAZIONE CON LA LEGGE
Articolo 77 – Il terapista
metterà a disposizione la sua conoscenza per aiutare la
giustizia.
Articolo 78 – Il
professionista si tratterrà dal lavorare in qualità di ispettore
della giustizia in campi che non riguardano la sua conoscenza.
Articolo 79 – Negli esami
della giustizia, agirà in completa dispensa, limitando la sua
pratica alla cerchia delle sue conoscenze e non darà mai
informazioni aggiuntive e non necessarie nelle sue sentenze
cliniche.
Articolo 80 – E’ proibito ai
professionisti:
I – Comportarsi come un ispettore sui clienti attuali e
precedenti.
II – Scrivere giudizi clinici che possano non attenersi alla
legge per motivi di impedimento o sospetto.
III – Trarre vantaggio dalla propria attuale posizione, da un
legame familiare, o da un’amicizia con le autorità
amministrative o giudiziali al fine di essere convocati ad agire
in qualità di ispettore.
Articolo 81 – I
professionisti metteranno in pratica la propria arte rispettando
e rifacendosi alla giustizia e lavoreranno con competenza,
responsabilità ed onestà.
Articolo 82 – E’ proibito ai
professionisti diventare soci di altri che pratichino l’Ayurveda
illegalmente.
Articolo 83 – E’ proibito ai
professionisti agire in combutta con crimini, reati o atti
illegali praticati da colleghi, violando il codice etico.
CAPITOLO IX
SULLA REMUNERAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 84 – Il compenso
sarà concordato con dignità e con il dovuto rispetto in modo da
rappresentare una giusta remunerazione per i servizi resi dal
professionista. Quest’ultimo si assicurerà di far pagare
adeguatamente, prendendo in considerazione il bisogno del
cliente e il suo standard di vita, ed aiutando la professione ad
essere riconosciuta da tutta la società come una pratica
attendibile.
Articolo 85 – La
remunerazione sarà accuratamente calcolata considerando le
peculiarità della pratica e dovrà essere comunicata ai clienti o
all’istituzione prima dell’inizio del trattamento.
CAPITOLO X
SULLA NORMA, APPLICABILITA’ E ADEMPIMENTO DEL CODICE ETICO
Articolo 86 – Qualsiasi
violazione del codice etico qui esposto risulterà in sanzioni,
che spaziano da ammonimenti scritti alla sospensione della
licenza professionale.
Articolo 87 – Il
professionista denuncerà alla rispettiva autorità qualsiasi
persona che eserciti la professione senza l’appropriata licenza
o chi sta violando una qualunque delle leggi qui dichiarate.
Articolo 88 – Il
professionista deve essere consapevole e d’accordo con questo
codice etico.
Dr. José Rugue